Aser srl - www.aserweb.it

Assistenza fiscale a Reggio Emilia
www.aserweb.it

Centro di Raccolta CAF NAZIONALE DEL LAVORO
home > novità legge finanziaria 2008

Legge finanziaria 2008

Ecco un riassunto, in ordine alfabetico per argomento, delle più importanti novità previste dalla Finanziaria in materie di interesse per dipendenti e pensionati.
Il testo è tratto da “ABC della finanziaria 2008” di Nicoletta Cottone da “Il Sole 24 Ore”

Segnaliamo di porre attenzione alle misure che trovano applicazione con effetto 1 gennaio 2007: in taluni casi potrebbe essere conveniente presentare dichiarazione dei redditi anche solo al fine di recuperare le previste detrazioni.

Abbonamenti ai servizi di trasporto (articolo 1, comma 309)

Spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% e per un importo non superiore a 250 euro.

Affitti, detrazione per inquilini e dei giovani (articolo 1, commi 9 e 10)

Vengono proposte due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibire ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.

Affitti, detrazione per studenti fuori sede (articolo 1, comma 208)

La norma amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Asili nido (articolo 1, comma 201)

Prorogata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato. L'importo massimo della detrazione è, dunque, di 120,08 euro.

Bonus prima occupazione (articolo 2, commi 509 e 510)

Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto per il 2008 un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per le stesse finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo determinato.

Computer ai collaboratori (articolo 2, comma 513)

Ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca sarà dato un contributo per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica.

Detrazioni per carichi di famiglia (articolo 1, comma 221)

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologie di reddito, il percipiente debba indicare annualmente di avervi diritto e il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce della detrazione.

Detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro (articolo 1, commi 15 e 16)

Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Detrazione per famiglie numerose (articolo 1, commi 15 e 16)

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. [La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007]

Ici, detrazione prima casa (articolo 1, commi 5 e 7)

Ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro).

Ici e fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6)

La delibera comunale può fissare a decorrere dal 2009 un'aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili).

Ici, separazione e divorzio (articolo 1, comma 6)

I benefici Ici per l'abitazione principale sono estesi ai soggetti che in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio non risultano assegnatari della casa coniugale.

Insegnanti (articolo 1, comma 207)

Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'aggiornamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro, conseguentemente la detrazione massima è di 95 euro.

Mutui (articolo 1, comma 202)

Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 per cento.

Redditi fondiari, esenzione Irpef (articolo 1, commi 13 e 14)

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto reddito fondiari (articolo 25 del Dpr 917/1986) di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

Reddito dell'abitazione principale ai fini del calcolo Irpef (articolo 1, commi 15 e 16)

Disposizioni per evitare che il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi ai fini del calcolo delle detrazioni Irpef per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito. Con la modifica introdotta il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. [La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007]

Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, commi 20 e 21)

Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno.

Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, comma 286)

La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Ristrutturazioni edilizie (articolo 2, commi da 17 a 19)

Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

Rottamazione di frigoriferi e congelatori (articolo 1, comma 20)

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

Studenti fuori sede (articolo 1, comma 208)

Estensione della detraibilità del 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per i diritto alo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fine di lucro e cooperative (importo non superiore a 2.633 euro). L'alloggio deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da casa e, comunque, in provincia diversa.

Successioni sui passaggi di imprese (articolo 1, comma 31)

Un emendamento introdotto nell'articolo 2 estende la norma prevista dalla passata finanziaria che consente l'esenzione dall'imposta di successione per il passaggio di imprese (o quote di impresa). Prima era prevista solo per i parenti in linea retta, ora anche tra coniugi.

Opzioni

Stampa questa pagina
La pagina che state vedendo verrà stampata in un formato adatto alla lettura su carta.

Venite a trovarci
Orari di apertura dei nostri uffici.