e ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus
Rilascio del visto di conformità ed invio della comunicazione per cessione del credito o sconto in fattura
Premessa: novità legge di Bilancio 2022
Estensione del visto agli altri interventi
Le più importanti novità sono: l’estensione dell’obbligo del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Prima tali misure erano riservate alla cessione/sconto in fattura del Superbonus; ora sono previste anche per le ristrutturazioni o gli interventi di riqualificazione energetica. In tali casi sono necessarie per cessione del credito o sconto in fattura, non nel caso di fruizione in dichiarazione. L’unica eccezione riguarda i lavori di riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020: in tal caso l’attestazione di congruità spese è necessaria in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico è obbligato a rilasciare.
Rif.: la legge di Bilancio 2022 ha fatto sue, nei commi da 28 a 36, le misure che erano state introdotte con il Decreto Antifrodi.
Il visto di conformità
Il visto certifica la sussistenza di tutti i presupposti necessari per fruire della detrazione fiscale. In particolare mira a verificare, da parte di intermediari abilitati, l’avvenuto rilascio delle asseverazioni e attestazioni da parte dei professionisti e dei tecnici incaricati dell’intervento, la presenza della copertura assicurativa di responsabilità civile da parte degli stessi soggetti, la verifica delle fatture e dei relativi bonifici, la presenza delle autorizzazioni amministrative, ecc.
Intermediari abilitati
Il visto i conformità è rilasciato da CAF, commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro.
Quando il Visto è necessario
Visto per cessione/sconto
Il visto di conformità si rende necessario ogniqualvolta vi sia una cessione di credito o uno sconto in fattura. In tali casi il visto viene rilasciato direttamente sul documento con il quale si comunica la cessione/sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate. L’intermediario abilitato provvederà al controllo della documentazione, al rilascio del visto ed all’invio del modello (di cessione/sconto) all’ Agenzia delle Entrate.
Visto in dichiarazione
Nel caso in cui il contribuente scelga di detrarre la spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi dovrà richiedere comunque il visto.
Nel caso in cui la detrazione sia fruita sul 730 il Visto di conformità sarà rilasciato in occasione della dichiarazione dei redditi: in tal caso il Visto sarà rilasciato dal CAF sull’intera dichiarazione, e “copre” anche tali spese (siano esse Superbonus, 65% o 50%).
Nel caso in cui si presenti il Modello Persone Fisiche sarà invece necessario richiedere un apposito visto, a meno che il contribuente non lo debba richiedere sull’intera dichiarazione per altri motivi (ad esempio perchè utilizza dei crediti in diminuzione per un importo superiore ai 5000 euro): anche in tale caso il visto sull’intera dichiarazione assorbe quello relativo al Superbonus (o altre spese)
Quando il Visto non è necessario
Rimangono fattispecie nelle quali l’apposizione del visto non è necessaria:
- quando il contribuente presenta la dichiarazione precompilata in autonomia, senza rivolgersi ad un CAF, oppure rivolgendosi al proprio datore di lavoro;
- se l’intervento, diverso da quelli relativi al Superbonus, per il quale l’emissione e il pagamento delle relative fatture sia avvenuto in data precedente al 12 novembre 2021 e, nel caso di cessione, l’accordo di cessione risulti a sua volta anteriore a tale data (nel caso di sconto in fattura farà fede la data della fattura stessa)
- per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.
Scadenza presentazione comunicazione all’Agenzia
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente il visto di conformità, deve essere inviata sia nel caso di sconto in fattura sia nel caso di cessione del credito. A seguito dell’ultima proroga la comunicazione relativa alle spese sostenute negli anni precedenti deve essere inviata entro il 4 aprile 2024. Per presentarla attraverso i nostri uffici la data ultima per quest’anno è lunedì 18 marzo 2024.
Attenzione: qualora si tratti di interventi legati al Superbonus che necessitano di comunicazione ad Enea il modello può essere trasmesso solo a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione ad Enea; questo è infatti il tempo necessario affinché Enea comunichi all’Agenzia Entrate l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del contribuente.
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Le varie modalità di rimborso
A partire dal 2020 lo Stato ha ampliato le modalità di rimborso per i contribuenti relative a vari interventi edilizi (art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34). Ora si hanno tre possibilità in occasione dell’emissione di ciascuna fattura:
rimborso tramite dichiarazione dei redditi
sconto immediato in fattura
cessione del credito d’imposta ad altri soggetti
Per ciascuna fattura è possibile scegliere un’opzione diversa.
Ad esempio: se un fornitore emette tre fatture puoi scegliere di detrarne una in dichiarazione, di richiedere lo sconto sulla seconda e di fare la cessione del credito sulla terza.
1) Rimborso tramite dichiarazione
La possibilità, da sempre prevista, di ricevere il rimborso delle detrazioni edilizie sulla dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi) prevede la restituzione della detrazione fiscale in 10 anni (in 5 se si tratta di Superbonus, in 4 per le spese sostenute nell’anno 2022 e 2023). Per le spese Superbonus sostenute nell’anno 2022 è possibile optare per la detrazione in 10 anni: in tal caso la prima rata dovrà essere inserita nella dichiarazione dei redditi di quest’anno.
2) Sconto immediato in fattura
Sconto 100%
Puoi richiedere uno sconto in fattura da parte del fornitore, ottenendo quindi immediatamente il relativo beneficio fiscale.
La circolare 24/E dell’8 agosto 2020 specifica che lo sconto non potrà ovviamente eccedere l’importo della fattura stessa e, naturalmente, viene anticipato dal fornitore, il quale poi lo recupererà sotto forma di credito d’imposta.
Sconto parziale
È importante sottolineare che tale sconto può essere anche parziale: in tal caso potrai recuperare il resto dell’importo tramite la dichiarazione dei redditi oppure tramite cessione del credito ad altri soggetti.
3) Cessione del credito d’imposta ad altri soggetti
Puoi cedere il tuo credito a chiunque, perché, come l’Agenzia delle Entrate ha specificato, può trattarsi di qualunque soggetto: persone fisiche o società.
Cessione integrale
Di norma, la cessione riguarderà l’intero importo della fattura.
Cessione parziale
Nei casi in cui la fattura abbia già previsto uno sconto parziale, si potrà invece cedere il credito d’imposta residuo (solo per l’importo effettivamente pagato).
Per quale tipo di spesa
È importante sottolineare che le nuove modalità di rimborso alternative all’opzione nella dichiarazione dei redditi non riguardano solo il Superbonus ma anche le detrazioni ricollegate ad una numerosa serie d’interventi elencati nell’art. 121 del decreto Rilancio.
Interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del tuir);
- efficienza energetica che accedono all’Ecobonus;
- messa in sicurezza sismica che accedono al Sismabonus;
- manutenzione sulle facciate degli edifici (c.d. Bonus facciate);
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
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