Basta rilasciare la ricevuta
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione mediante strumenti di pagamento tracciabili (es. assegno, bonifico o carta di credito), indipendentemente dall’importo degli stessi.
In merito si riteneva applicabile la sanzione prevista in materia antiriciclaggio, dall’1% al 40% dell’importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro (art.58 del D.Lgs.231/2007).
Con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014 il dipartimento del Tesoro ha chiarito che le sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio sono applicabili solo nel caso in cui gli importi corrisposti per canoni di locazione ad uso abitativo in contanti superino l’ormai nota soglia dei 999,99 euro.
Al fine di soddisfare “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore”, come previsto dalle norme, si ritiene sufficiente che il locatore in occasione del pagamento rilasci copia della ricevuta al conduttore.