Tributo per i Servizi Indivisibili
La TASI era un’imposta comunale soppressa dal 31/12/2019 e accorpata all’IMU (Imposta Municipale Unica). Lasciamo le informazioni seguenti solo per una finalità “storica”. ASER fornisce comunque assistenza per le annualità pregresse.
Che cos’era la TASI
La TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) è stata un’imposta comunale che ha avuto ad oggetto gli immobili. È entrata in vigore dal 1/1/2014 e soppressa dal 31/12/2019.
Ciascun Comune determinava le aliquote sulla base delle quali il contribuente era tenuto a versare l’imposta e, in accordo con le norme di legge, le agevolazioni e detrazioni (per la casa di abitazione).
Chi doveva pagare
Dovevano versare la TASI tutti coloro che erano titolari di diritti reali su beni immobili, con ciò intendendosi: i fabbricati, i terreni agricoli, le aree edificabili. Sono titolari di diritti reali:
- il proprietario, nonché
- i titolari di usufrutto,
- i titolari di diritto d’abitazione (*),
- i titolari di enfiteusi,
- i titolari di diritto di superficie
- i locatari di contratti di locazione finanziaria.
La legge di stabilità 2016 è intervenuta in materia stabilendo l’abolizione dell’imposta per l’abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l’abitazione principale divenne quindi in generale esente tanto per l’Imu, quanto ai fini Tasi.
Per beneficiare dell’esenzione era necessario che il contribuente risiedesse nell’immobile e, altresì, vi dimorasse abitualmente (se il coniuge aveva un’altra abitazione nel medesimo Comune, solo uno di questi due poteva considerarsi abitazione principale); l’esenzione veniva estesa alle pertinenze dell’abitazione principale; possono considerarsi tali gli immobili a servizio di questa, nel limite di uno per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte e depositi), C/6 (autorimesse e posti auto) e C/7 (tettoie).
Quando la TASI aveva ad oggetto immobili diversi dall’abitazione principale la legge prevedeva che parte del tributo fosse a carico del titolare dell’immobile e parte a carico del possessore (occupante) dell’immobile
(*)
il diritto d’abitazione è quello spettante al coniuge superstite sulla casa coniugale o al coniuge separato in caso gli sia attribuito l’uso della casa.
Quanto si pagava
BASE IMPONIBILE TASI
La base imponibile TASI coincideva con la base imponibile IMU, ed è la seguente:
per i fabbricati, all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% (ex art. 3, comma 48, L. 662/1996), si applicano i seguenti moltiplicatori:
Per i fabbricati, all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% (ex art. 3, comma 48, L. 662/1996), si applicano i seguenti moltiplicatori:
Gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
---|---|
A (esclusa A/10) | 160 |
A/10 | 80 |
B | 140 |
C/1 | 55 |
C/2, C/6 e C/7 | 160 |
C/3, C/4 e C/5 | 140 |
D | 60 (65 dal 2013) |
Per i terreni agricoli, all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto si applica uno specifico moltiplicatore 130, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP.
Per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale in comune commercio.
ALIQUOTE TASI
Ciascun comune determinava la misura delle aliquote che intende applicare alle varie fattispecie di immobili.
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