Servizio di consulenza e assistenza a contribuenti in regime forfettario
Forniamo assistenza e consulenza fiscale ai professionisti, alle ditte individuali ed agli artigiani in regime forfettario, anche a distanza. Contattaci per informazioni.
Il servizio
Il nostro servizio include:
- consulenza preventiva, un momento importante per scoprire cosa significhi e cosa comporta l’apertura di un’attività. L’incontro prevede anche una simulazione numerica con lo scopo di dare maggiore concretezza alle spiegazioni della normativa.
- apertura della partita IVA
- registrazione dell’attività alla Camera di Commercio o all’Albo Artigiani
- consulenza e assistenza per l’apertura ed eventuale gestione del servizio di fatturazione elettronica
- iscrizione all’Inps
- servizio di consulenza continuativa – riteniamo che l’opportunità di confrontarsi costantemente nel corso d’anno per problematiche o dubbi di carattere fiscale sia fondamentale; siamo sempre disponibili per darti risposte che ti suggeriscano scelte consapevoli ed informate
- contabilità e redazione dichiarazione dei redditi annuale
Potrai contare su di noi tutto l’anno per ottenere risposte puntuali ai tuoi dubbi e consigli su come gestire e portare avanti l’attività.
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Breve guida al regime forfettario 2026
Che cos’è il regime forfettario?
Il regime forfettario è pensato per agevolare le nuove attività di lavoro autonomo, e supportare quelle già esistenti, aventi ricavi/incassi al di sotto di una soglia determinata. Anche per la dichiarazione relativa all’anno fiscale 2025 il limite è fissato a 85.000 €, limite che è stato confermato per il 2026.
Come si calcola questo limite?
È uno degli aspetti più delicati a cui è necessario prestare particolare attenzione.
- Giorni di attività In primo luogo il limite è da rapportarsi al periodo di attività. Se l’apertura della partita Iva avviene a metà anno, il limite dovrà essere proporzionalmente ridotto. In pratica è necessario dividere il limite massimo di 85.000 € per 365 giorni e moltiplicarlo per i giorni di attività.
- Fatture incassate Altro elemento importantissimo da sottolineare è che il limite non corrisponde necessariamente a quanto fatturato nell’anno. Come vedremo per il forfettario vale il principio di cassa. Significa che l’elemento rilevante ai fini del calcolo è quanto si è incassato e non quanto fatturato: sono quindi rilevanti le somme incassate nell’anno ma relative a fatture emesse l’anno prima e sono irrilevanti le fatture emesse nell’anno se non incassate.
Requisiti di accesso e permanenza al regime forfettario
Soglia spese per personale dipendente
- Nel caso in cui per la tua attività ti avvalga di personale dipendente o di collaboratori le somme sostenute per tali spese non possono superare il limite di € 20.000.
Compatibilità tra regime forfettario e lavoro dipendente
In linea di principio nulla vieta di essere contemporaneamente lavoratori dipendenti e lavoratori in regime forfettario.
- La prima cosa da verificare è che l’attività non sia in contrasto con il lavoro dipendente dal punto di vista della concorrenza.
- Per il resto il limite principale deriva dall’ammontare complessivo del reddito di lavoro dipendente che non potrà in alcun caso superare i 35.000 € (attenzione: si tratta del RAL, quindi comprensivo di imposte e contributi).
- La norma in materia prevede anche che non possano avvalersi del forfettario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
In generale si dovrà prestare attenzione al rispetto dei requisiti e a non rientrare in una delle cause di esclusione previste dalla disciplina del regime forfettario.
Altri requisiti e presupposti
Per accedere a questo regime occorre che tu abbia i seguenti requisiti:
- devi essere residente in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
- risiedi in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
- e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- non puoi avere partecipazioni in Società di Persone;
- non puoi avere partecipazioni di controllo in società di capitali nello stesso settore dell’attività che si vuole svolgere.
Esclusioni
Inoltre, non puoi accedere a questo regime nei seguenti casi:
- se ti avvali di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di regimi forfettari di determinazione del reddito [nota 1];
- se la tua attività in via esclusiva o prevalente consiste nella cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- se la tua attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (anche questa condizione sarà successivamente trattata in modo più specifico).
Caratteristiche principali del regime forfettario
Si può dire che gli adempimenti e gli oneri sono semplificati e le imposte sono agevolate rispetto al regime ordinario.
In particolare:
Imponibile – determinazione forfettaria dei costi
Ogni attività, contraddistinta da un differente codice Ateco, ha un coefficiente di redditività che determina, rispetto al fatturato, la percentuale di reddito imponibile. Ciò significa che il forfettario non potrà dedurre/detrarre in modo analitico le spese realmente sostenute per la propria attività ma il suo reddito verrà “abbattuto” forfettariamente sulla base di un coefficiente. L’unica “spesa” riconosciuta, che quindi contribuisce ad abbattere ulteriormente l’imponibile, è quella sostenuta per il versamento dei contributi previdenziali.
ESEMPIO: Nell’anno 2025 ho emesso (ed incassato) fatture per 30.000 €. Se per la mia attività è previsto un coefficiente di redditività del 67% significa che pagherò imposte su 30.000 € × 67% = 20.100 €. Da questo dedurrò poi i contributi versati nell’anno. All’imponibile così determinato applicherò poi l’aliquota del 15% (del 5% se in regime agevolato).
Aliquote agevolate
All’imponibile così determinato il regime prevede l’applicazione di un’imposta, sostitutiva di Irpef e addizionali, con aliquote nella misura del 5% (per le nuove attività e per i primi 5 anni, vedi anche successivamente) e, a regime, del 15%.
Regime IVA
Il lavoratore forfettario, pur essendo titolare di una partita IVA, non deve applicare l’imposta alle fatture che emette. Il contribuente forfettario opera infatti in franchigia IVA: non deve esporre l’IVA nelle fatture di vendita e non può detrarre l’IVA sugli acquisti. Questo rende le sue tariffe particolarmente concorrenziali soprattutto nei confronti di clienti non titolari di partita IVA; per questi infatti l’IVA è un puro costo che non riescono a scaricare in alcun modo. Significa che il cliente privato a parità di condizioni avrà tutto l’interesse ad avvalersi delle prestazioni di un forfettario rispetto al lavoratore/azienda in regime ordinario.
Marca da bollo
Alle fatture emesse di importo superiore a 77,47 € è obbligatorio apporre la marca da bollo da 2 € sul documento originale (o virtuale su fattura elettronica).
Fattura elettronica
Anche il regime forfettario prevede l’obbligo di fatturazione elettronica. A tal fine è possibile avvalersi del software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali software in uso al vostro commercialista oppure di quelli che potete trovare in rete.
Principio di cassa – importante
Come già anticipato per il lavoratore forfettario la base imponibile (cui si applica il coefficiente di redditività, vedi sopra) è determinata sul principio di cassa. Ciò significa che le somme per le quali si è emessa fattura, ma che non sono state incassate entro l’anno, non saranno tassate nell’anno stesso. Inversamente rientreranno nella tassazione tutte le somme riscosse nell’anno, indipendentemente dal fatto che la fattura sia stata emessa nell’anno precedente.
Regime previdenziale – importante
Una scelta importante allorché si inizia un’attività è quella relativa al regime previdenziale. Non è una scelta libera in quanto è condizionata dal tipo di attività svolta. Determinate attività si inseriscono necessariamente tra quelle professionali (ad esempio gli avvocati) altre tra quelle artigianali (ad esempio i parrucchieri) altre ancora configurano delle imprese individuali (ad esempio i webdesigner).
- Professionista Nell’ambito dei professionisti la distinzione è tra coloro che hanno una cassa professionale e coloro che ne sono privi. Nel primo caso il professionista è tenuto a versare i contributi alla propria cassa di appartenenza. Nel secondo caso dovrà aprire una posizione presso l’Inps nell’ambito della c.d. gestione separata: in tal caso i contributi saranno versati nella percentuale prevista dalle norme (per il 2022 nella percentuale del 26,07%) applicate al reddito imponibile dell’anno. È prevista la possibilità di versare contributi in misura ridotta per dipendenti e pensionati, che possano quindi contare su altra copertura previdenziale.
- Ditta individuale o Artigiano/Commerciante Nel caso della ditta individuale o dell’artigiano il lavoratore dovrà aprire una posizione presso l’Inps nell’ambito della gestione dedicata agli Artigiani e Commercianti. Questo tipo di inquadramento si caratterizza in quanto comporta l’obbligo del versamento dei contributi c.f. “fissi” ogni trimestre (scadenza maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo) e l’eventuale versamento a conguaglio (24% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti) nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia sulla quale sono calcolati i fissi.
Riduzione facoltativa contributi
Per coloro che rientrano nell’ambito di questo inquadramento è prevista la possibilità di avvalersi di una riduzione contributiva nella misura del 35%. È una scelta facoltativa basata su una richiesta specifica all’Inps che deve essere necessariamente inoltrata entro il 28 febbraio successivo alla data di inizio attività; la riduzione si applica sia alla parte fissa che alla parte variabile. Naturalmente questa opzione potrà comportare rilevanti conseguenze sulla prestazione pensionistica futura cui si avrà diritto.
L’aspetto previdenziale è molto rilevante. Prima di tutto perché determinerà in futuro la pensione del lavoratore. In secondo luogo perché incide pesantemente a livello economico, in misura maggiore della tassazione.
Nuove attività – regime agevolato
Il regime forfettario, già di per sé più snello e conveniente, può garantire ulteriori benefici nel caso di nuova attività. Le norme prevedono infatti che per i primi 5 anni si applichi un’aliquota agevolata del 5%, contro il 15% che è l’aliquota a regime.
Cosa si intende per “nuova attività”
Affinché si possa parlare di nuova attività devono essere rispettati una serie di requisiti ulteriori oltre a quelli precedentemente elencati. In particolare:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.
Uscita dal regime forfettario (e come rientrare)
I principi relativi all’esclusione dal regime forfettario sono stati modificati dalle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Questa, se da una parte ha previsto l’innalzamento a 85.000 € del limite che non bisogna superare per poter rimanere all’interno del regime, dall’altra ha stabilito che nel caso in cui sia superato il tetto dei 100.000 € il lavoratore uscirà immediatamente dal regime forfettario e dovrà cominciare ad applicare l’iva alle fatture emesse da quel momento. Fatto ancora più rilevante, l’intero imponibile annuale sarà determinato sulla base del regime ordinario.
Esempio
Ipotizziamo che tu svolga un’attività professionale con Partita IVA e applichi il regime forfettario.
ANNO 2024
Nel 2024 hai rispettato il limite di ricavi/compensi previsto dalla normativa (85.000 €) e non rientri in nessuna causa di esclusione. Per questo motivo nel 2025 puoi applicare il regime forfettario.
ANNO 2025
Nel 2025 operi quindi in regime forfettario. Durante l’anno ti accorgi di aver superato il limite di 85.000 € di compensi percepiti. Se i compensi superano 85.000 € ma restano sotto i 100.000 €, continui comunque ad applicare il regime forfettario per tutto il 2025. Sul reddito prodotto in quell’anno continuerai quindi ad applicare l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività). Il superamento della soglia di 85.000 € nel 2025 comporta però l’uscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo.
ANNO 2026
Nel 2026 non potrai applicare il regime forfettario, perché nel 2025 hai superato il limite di ricavi/compensi previsto dalla normativa.
ANNO 2027
Se nel 2026 avrai nuovamente rispettato tutti i requisiti richiesti (in particolare il limite di ricavi/compensi), potrai rientrare nel regime forfettario.
Attenzione: se nel corso dell’anno i compensi superano i 100.000 €, l’uscita dal Regime forfettario è immediata: da quel momento l’attività passa al regime ordinario, con applicazione dell’IVA sulle operazioni successive.
Se superi il limite cosa succede?
Se superi 85.000 € nel regime forfettario cosa succede?
Se durante l’anno superi il limite di 85.000 € di ricavi o compensi, ma resti sotto i 100.000 €, puoi continuare ad applicare il regime forfettario fino alla fine dell’anno. Tuttavia dall’anno successivo dovrai passare al regime ordinario.
E se superi 100.000 € nel regime forfettario cosa succede?
Se invece i ricavi o compensi superano 100.000 €, l’uscita dal regime forfettario è immediata e le operazioni successive devono essere fatturate con IVA.
Una tabella di raffronto
Nel regime forfettario il superamento delle soglie di 85.000 € e 100.000 € produce effetti diversi. La tabella seguente riassume cosa succede nei due casi.
| Situazione | Cosa succede nel corso dell’anno | Regime fiscale applicato | Cosa succede l’anno successivo |
|---|---|---|---|
| Ricavi/ compensi fino a 85.000 € | Rimani pienamente nei requisiti del regime forfettario | Continui ad applicare l’imposta sostitutiva 15% (o 5%) | Puoi continuare ad applicare il regime forfettario |
| Ricavi/ compensi superiori a 85.000 € ma non oltre 100.000 € | Puoi continuare ad applicare il regime forfettario fino alla fine dell’anno | Imposta sostitutiva 15% (o 5%) | Uscita dal regime forfettario dall’anno successivo |
| Ricavi/ compensi superiori a 100.000 € | Uscita immediata dal regime forfettario nel momento in cui si supera la soglia | Passaggio al regime ordinario con applicazione dell’IVA sulle operazioni successive | Continui nel regime ordinario |
Vantaggi (e svantaggi) del regime forfettario
Tassazione ed adempimenti
Il regime forfettario presenta indubbiamente dei vantaggi rispetto al semplificato, quali:
- semplificazione degli adempimenti
- imponibile (importo soggetto ad imposta) determinato “forfettariamente”
- tassazione ridotta
Spese
D’altra parte un’altra caratteristica importante da considerare è
- l’impossibilità di dedurre le spese; l’unica eccezione è costituita dai contributi previdenziali.
Ciò non costituisce un problema per le professioni eminentemente intellettuali o, in generale, per le quali non è necessario sostenere spese elevate per materiali o attrezzature: però, anche in tali casi, il pagamento di spese fisse (ad esempio un canone di affitto) può, da solo, rendere meno conveniente la scelta. Lo stesso dicasi nel caso di spese mediche consistenti (ad esempio il dentista, le assicurazioni personali o il mutuo casa). Altra cosa da sapere è che, come detto, non si deduce neanche l’Iva relativa alle spese sostenute.
Flussi di cassa
Un altro elemento da considerare prima di fare la scelta di aprire la Partiva Iva è quello relativo ai cosiddetti flussi di cassa. Se non sei abituato a ragionare da lavoratore autonomo dovrai da subito capire quali sono le differenze fondamentali rispetto al lavoro dipendente. Ad esempio in relazione al pagamento delle imposte e dei contributi.
Dipendente
Il lavoratore dipendente paga le imposte e i contributi mese per mese tramite il proprio datore di lavoro.
Autonomo
Il lavoratore autonomo paga le imposte e contributi in prima persona alle scadenze previste. È necessario arrivare pronti a tali scadenze per non farsi sorprendere e considerare sempre che parte di ciò che i clienti pagano per le prestazioni dovrà essere accantonato ed utilizzato per tali adempimenti.
Tutele
Il lavoratore dipendente può vantare una serie di tutele che l’autonomo non ha.
Dipendente
Il lavoratore dipendente ha diverse tutele: ad esempio ferie, permessi, tredicesima (a volte quattordicesima), malattia, infortunio, aspettativa.
Autonomo
Al lavoratore autonomo non competono queste tutele. È un elemento che il lavoratore autonomo deve conoscere e valutare, magari prendendo in considerazione polizze assicurative che, in taluni casi, possano venire in aiuto.
Note
[NOTA 1] I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
• agricoltura e attività connesse e pesca,
• vendita sali e tabacchi,
• commercio dei fiammiferi,
• editoria,
• gestione di servizi di telefonia pubblica,
• rivendita documenti di trasporto pubblico,
• intrattenimenti, giochi e altre attività,
• agenzie di viaggi e turismo,
• agriturismo,
• vendite a domicilio,
• rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
• agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
• vendita di rottami o cascami
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Primo incontro
Nel corso del primo appuntamento ci proponiamo di illustrare le caratteristiche del lavoro autonomo ed in particolare del regime forfettario. Questa fase è particolarmente importante per coloro che si affacciano per la prima volta al lavoro autonomo, perché iniziano la carriera lavorativa o perché precedentemente hanno lavorato come dipendenti.
Servizio a contribuenti in regime forfettario
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