Servizio di consulenza e assistenza a contribuenti in regime forfettario
Forniamo assistenza e consulenza fiscale ai professionisti, alle ditte individuali ed agli artigiani in regime forfettario, anche a distanza. Contattaci per informazioni.
Il servizio
Il nostro servizio include:
- consulenza preventiva, un momento importante per scoprire cosa significhi e cosa comporta l’apertura di un’attività. L’incontro prevede anche una simulazione numerica con lo scopo di dare maggiore concretezza alle spiegazioni della normativa.
- apertura della partita IVA
- registrazione dell’attività alla Camera di Commercio o all’Albo Artigiani
- consulenza e assistenza per l’apertura ed eventuale gestione del servizio di fatturazione elettronica
- iscrizione all’Inps
- servizio di consulenza continuativa – riteniamo che l’opportunità di confrontarsi costantemente nel corso d’anno per problematiche o dubbi di carattere fiscale sia fondamentale; siamo sempre disponibili per darti risposte che ti suggeriscano scelte consapevoli ed informate
- contabilità e redazione dichiarazione dei redditi annuale
Potrai contare su di noi tutto l’anno per ottenere risposte puntuali ai tuoi dubbi e consigli su come gestire e portare avanti l’attività.
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Se preferisci possiamo assisterti anche online.
Breve guida al regime forfettario 2023
Che cos’è il regime forfettario?
Il regime forfettario è pensato per agevolare le nuove attività di lavoro autonomo, e supportare quelle già esistenti, aventi ricavi/incassi al di sotto di una soglia determinata. Fino al 2022 la soglia era di 65.000 €. La legge di Bilancio 2023 ha innalzato il limite a 85.000 €.
Come si calcola questo limite?
È uno degli aspetti più delicati a cui è necessario prestare particolare attenzione.
- Giorni di attività In primo luogo il limite è da rapportarsi al periodo di attività. Se l’apertura della partita Iva avviene a metà anno, il limite dovrà essere proporzionalmente ridotto. In pratica è necessario dividere il limite massimo di 65.000 (85.000 dal 2023) per 365 giorni e moltiplicarlo per i giorni di attività.
- Fatture incassate Altro elemento importantissimo da sottolineare è che il limite non corrisponde necessariamente a quanto fatturato nell’anno. Come vedremo per il forfettario vale il principio di cassa. Significa che l’elemento rilevante ai fini del calcolo è quanto si è incassato e non quanto fatturato: sono quindi rilevanti le somme incassate nell’anno ma relative a fatture emesse l’anno prima e sono irrilevanti le fatture emesse nell’anno se non incassate.
Requisiti di accesso e permanenza al regime forfettario
Soglia spese per personale dipendente
Un requisito oggettivo, reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020, riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio.
- Nel caso in cui per la tua attività ti avvalga di personale dipendente le somme sostenute per tali spese non possono superare il limite di € 20.000.
Compatibilità tra regime forfettario e lavoro dipendente
In linea di principio nulla vieta di essere contemporaneamente lavoratori dipendenti e lavoratori in regime forfettario.
- La prima cosa da verificare è che l’attività non sia in contrasto con il lavoro dipendente dal punto di vista della concorrenza.
- Per il resto il limite principale deriva dall’ammontare complessivo del reddito di lavoro dipendente che non potrà in alcun caso superare i 30.000 € (si tratta del RAL, quindi comprensivo di imposte e contributi).
- La norma in materia prevede anche che non possano avvalersi del forfettario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
In generale si dovrà prestare attenzione al rispetto dei requisiti e a non rientrare in una delle cause di esclusione previste dalla disciplina del regime forfettario.
Altri requisiti e presupposti
Per accedere a questo regime occorre che tu abbia i seguenti requisiti:
- devi essere residente in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
- risiedi in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
- e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- non puoi avere partecipazioni in Società di Persone;
- non puoi avere partecipazioni di controllo in società di capitali nello stesso settore dell’attività che si vuole svolgere.
Esclusioni
Inoltre, non puoi accedere a questo regime nei seguenti casi:
- se ti avvali di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di regimi forfettari di determinazione del reddito [nota 1];
- se la tua attività in via esclusiva o prevalente consiste nella cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- se la tua attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (anche questa condizione sarà successivamente trattata in modo più specifico).
Caratteristiche principali del regime forfettario
Si può dire che gli adempimenti e gli oneri sono semplificati e le imposte sono agevolate rispetto al regime ordinario.
In particolare:
Imponibile – determinazione forfettaria dei costi
Ogni attività, contraddistinta da un differente codice Ateco, ha un coefficiente di redditività che determina, rispetto al fatturato, la percentuale di reddito imponibile. Ciò significa che il forfettario non potrà dedurre/detrarre in modo analitico le spese realmente sostenute per la propria attività ma il suo reddito verrà “abbattuto” forfettariamente sulla base di un coefficiente. L’unica “spesa” riconosciuta, che quindi contribuisce ad abbattere ulteriormente l’imponibile, è quella sostenuta per il versamento dei contributi previdenziali.
ESEMPIO: Nell’anno 2021 ho emesso (ed incassato) fatture per 30.000 €. Se per la mia attività è previsto un coefficiente di redditività del 67% significa che pagherò imposte su 30.000 € × 67% = 20.100 €. Da questo dedurrò poi i contributi versati nell’anno. All’imponibile così determinato applicherò poi l’aliquota del 15% (del 5% se in regime agevolato).
Aliquote agevolate
All’imponibile così determinato il regime prevede l’applicazione di un’imposta, sostitutiva di Irpef e addizionali, con aliquote nella misura del 5% (per le nuove attività e per i primi 5 anni, vedi anche successivamente) e, a regime, del 15%.
Regime IVA
Il lavoratore forfettario, pur essendo titolare di una partita IVA, non deve applicare l’imposta alle fatture che emette. Il contribuente forfettario opera infatti in franchigia IVA: non deve esporre l’IVA nelle fatture di vendita e non può detrarre l’IVA sugli acquisti. Questo rende le sue tariffe particolarmente concorrenziali soprattutto nei confronti di clienti non titolari di partita IVA; per questi infatti l’IVA è un puro costo che non riescono a scaricare in alcun modo. Significa che il cliente privato a parità di condizioni avrà tutto l’interesse ad avvalersi delle prestazioni di un forfettario rispetto al lavoratore/azienda in regime ordinario.
Marca da bollo
Alle fatture emesse di importo superiore a 77,47 € è obbligatorio apporre la marca da bollo da 2 € sul documento originale (o virtuale su fattura elettronica).
Fattura elettronica
A decorrere dal 1° luglio 2022 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica per coloro che hanno superato un fatturato di 25.000 € per l’anno 2021. In considerazione del fatto che dal 2024 l’obbligo scatterà per tutti, il nostro consiglio è di attrezzarsi fin dall’inizio dell’attività per poter emettere fattura elettronica, indipendentemente dal fatturato atteso.
La fattura elettronica è già prevista, indipendentemente dal fatturato, per coloro che emettano fattura a carico della pubblica amministrazione.
Principio di cassa – importante
Come già anticipato per il lavoratore forfettario la base imponibile (cui si applica il coefficiente di redditività, vedi sopra) è determinata sul principio di cassa. Ciò significa che le somme per le quali si è emessa fattura, ma che non sono state incassate entro l’anno, non saranno tassate nell’anno stesso. Inversamente rientreranno nella tassazione tutte le somme riscosse nell’anno, indipendentemente dal fatto che la fattura sia stata emessa nell’anno precedente.
Regime previdenziale – importante
Una scelta importante allorché si inizia un’attività è quella relativa al regime previdenziale. Non è una scelta libera in quanto è condizionata dal tipo di attività svolta. Determinate attività si inseriscono necessariamente tra quelle professionali (ad esempio gli avvocati) altre tra quelle artigianali (ad esempio i parrucchieri) altre ancora configurano delle imprese individuali (ad esempio i webdesigner).
- Professionista Nell’ambito dei professionisti la distinzione è tra coloro che hanno una cassa professionale e coloro che ne sono privi. Nel primo caso il professionista è tenuto a versare i contributi alla propria cassa di appartenenza. Nel secondo caso dovrà aprire una posizione presso l’Inps nell’ambito della c.d. gestione separata: in tal caso i contributi saranno versati nella percentuale prevista dalle norme (per il 2022 nella percentuale del 26,23% o 24%) applicate al reddito imponibile dell’anno. È prevista la possibilità di versare contributi in misura ridotta per dipendenti e pensionati, che possano quindi contare su altra copertura previdenziale.
- Ditta individuale o Artigiano/Commerciante Nel caso della ditta individuale o dell’artigiano il lavoratore dovrà aprire una posizione presso l’Inps nell’ambito della gestione dedicata agli Artigiani e Commercianti. Questo tipo di inquadramento si caratterizza in quanto comporta l’obbligo del versamento dei contributi c.f. “fissi” ogni trimestre (scadenza maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo) e l’eventuale versamento a conguaglio (24% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti) nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia sulla quale sono calcolati i fissi.
Riduzione facoltativa contributi
Per coloro che rientrano nell’ambito di questo inquadramento è prevista la possibilità di avvalersi di una riduzione contributiva nella misura del 35%. È una scelta facoltativa basata su una richiesta specifica all’Inps che deve essere necessariamente inoltrata entro il 28 febbraio successivo alla data di inizio attività; la riduzione si applica sia alla parte fissa che alla parte variabile. Naturalmente questa opzione potrà comportare rilevanti conseguenze sulla prestazione pensionistica futura cui si avrà diritto.
L’aspetto previdenziale è molto rilevante. Prima di tutto perché determinerà in futuro la pensione del lavoratore. In secondo luogo perché incide pesantemente a livello economico, in misura maggiore della tassazione.
Nuove attività – regime agevolato
Il regime forfettario, già di per sé più snello e conveniente, può garantire ulteriori benefici nel caso di nuova attività. Le norme prevedono infatti che per i primi 5 anni si applichi un’aliquota agevolata del 5%, contro il 15% che è l’aliquota a regime.
Cosa si intende per “nuova attività”
Affinché si possa parlare di nuova attività devono essere rispettati una serie di requisiti ulteriori oltre a quelli precedentemente elencati. In particolare:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.
Uscita dal regime forfettario (e come rientrare)
Come abbiamo visto il regime forfettario prevede il rispetto dei requisiti sopra elencati e ciò non solo nel corso del primo anno ma nel corso di tutti gli anni successivi. Il superamento dei limiti previsti comporta il necessario rientro nel regime ordinario. Ciò però non avviene nell’anno stesso ma nel corso dell’anno successivo
Esempio 1
Nell’ipotesi in cui nell’anno 2020 tu abbia superato il limite di reddito previsto rimarrai nel regime forfettario per l’anno fiscale 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) ma tornerai al regime ordinario nell’anno fiscale 2021 (cioè per la dichiarazione che presenterai nel 2022).
Le norme prevedono che nel caso di uscita dal regime sia comunque necessario un anno di regime ordinario e ciò indipendentemente dal fatto che tu quell’anno abbia rispettato i limiti previsti.
Esempio 2
Tornando all’esempio di prima se l’anno fiscale in cui sei tornato in regime ordinario è il 2022 non rileva il fatto che nel 2021 tu non abbia superato i limiti di legge: dovrai comunque applicare il regime ordinario per l’anno. Se però nel 2022 avrai rispettato i limiti potrai rientrare nel regime forfettario.
Attenzione: i principi sopra esposti, in merito all’esclusione dal regime forfettario sono stati in parte modificati dalle nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Questa, se da una parte ha previsto l’innalzamento a 85.000 € del limite che non bisogna superare per poter rimanere all’interno del regime, dall’altra ha stabilito che nel caso in cui sia superato il tetto dei 100.000 € il lavoratore uscirà immediatamente dal regime forfettario e dovrà cominciare ad applicare l’iva alle fatture emesse da quel momento. Fatto ancora più rilevante, l’intero imponibile annuale sarà determinato sulla base del regime ordinario.
Esempio 3
Ipotizziamo che tu svolga un’attività professionale con Partita Iva:
– Nel 2020 hai rispettato il limite di ricavi di 65.000 € e non rientri in nessuna causa di esclusione prevista, quindi nel 2021 potrai applicare senza problemi il Regime forfettario.
– Nel 2021 potrai rientrare nel Regime forfettario anche nel caso in cui tu abbia appena aperto Partita Iva e quindi il 2021 risulti essere il tuo primo anno di attività.
Alla fine del 2021 ti accorgi di aver superato il limite di incassi (attenzione, non di fatturato) previsto per rientrare nel Regime forfettario (65.000 €). Al reddito 2021, anche se superiore alla soglia massima prevista per aderire al Regime forfettario, applicherai comunque l’imposta sostitutiva al 15% o al 5% (disciplina del Regime forfettario).
La violazione del limite di ricavi nel 2021 comporta però l’esclusione dal Regime forfettario per l’anno successivo.
Anno 2022 – Non potrai applicare il Regime forfettario, in quanto nel 2021 hai superato il limite di ricavi previsto per usufruire di tale Regime. Anche se durante il 2022 rispetti nuovamente le condizioni previste per poter rientrare nel Regime forfettario, nel 2022 sarai comunque impossibilitato ad accedere a tale regime fiscale in quanto si prendono come riferimento i ricavi generati nell’anno precedente.
Anno 2023 – Se nel 2022 hai rispettato il limite di ricavi stabilito dalla Normativa sul Regime forfettario, nel 2023 potrai nuovamente avere accesso a tale Regime.
In conclusione, nel caso in cui, in un determinato anno, superi il limite di ricavi (65.000 €, dal 2023 sono diventati 85.000 €) o rientri in una causa di esclusione appositamente prevista dalla disciplina sul Regime forfettario, l’anno successivo ne verrai automaticamente escluso. Potrai nuovamente aderirvi dopo un anno di “pausa” se tornerai a rispettarne tutti i requisiti.
Vantaggi (e svantaggi) del regime forfettario
Tassazione ed adempimenti
Il regime forfettario presenta indubbiamente dei vantaggi rispetto al semplificato, quali:
- semplificazione degli adempimenti
- imponibile (importo soggetto ad imposta) determinato “forfettariamente”
- tassazione ridotta
Spese
D’altra parte un’altra caratteristica importante da considerare è
- l’impossibilità di dedurre le spese; l’unica eccezione è costituita dai contributi previdenziali.
Ciò non costituisce un problema per le professioni eminentemente intellettuali o, in generale, per le quali non è necessario sostenere spese elevate per materiali o attrezzature: però, anche in tali casi, il pagamento di spese fisse (ad esempio un canone di affitto) può, da solo, rendere meno conveniente la scelta. Lo stesso dicasi nel caso di spese mediche consistenti (ad esempio il dentista, le assicurazioni personali o il mutuo casa). Altra cosa da sapere è che, come detto, non si deduce neanche l’Iva relativa alle spese sostenute.
Flussi di cassa
Un altro elemento da considerare prima di fare la scelta di aprire la Partiva Iva è quello relativo ai cosiddetti flussi di cassa. Se non sei abituato a ragionare da lavoratore autonomo dovrai da subito capire quali sono le differenze fondamentali rispetto al lavoro dipendente. Ad esempio in relazione al pagamento delle imposte e dei contributi.
Dipendente
Il lavoratore dipendente paga le imposte e i contributi mese per mese tramite il proprio datore di lavoro.
Autonomo
Il lavoratore autonomo paga le imposte e contributi in prima persona alle scadenze previste. È necessario arrivare pronti a tali scadenze per non farsi sorprendere e considerare sempre che parte di ciò che i clienti pagano per le prestazioni dovrà essere accantonato ed utilizzato per tali adempimenti.
Tutele
Il lavoratore dipendente può vantare una serie di tutele che l’autonomo non ha.
Dipendente
Il lavoratore dipendente ha diverse tutele: ad esempio ferie, permessi, tredicesima (a volte quattordicesima), malattia, infortunio, aspettativa.
Autonomo
Al lavoratore autonomo non competono queste tutele. È un elemento che il lavoratore autonomo deve conoscere e valutare, magari prendendo in considerazione polizze assicurative che, in taluni casi, possano venire in aiuto.
Note
[NOTA 1] I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
• agricoltura e attività connesse e pesca,
• vendita sali e tabacchi,
• commercio dei fiammiferi,
• editoria,
• gestione di servizi di telefonia pubblica,
• rivendita documenti di trasporto pubblico,
• intrattenimenti, giochi e altre attività,
• agenzie di viaggi e turismo,
• agriturismo,
• vendite a domicilio,
• rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
• agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
• vendita di rottami o cascami
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Primo incontro
Nel corso del primo appuntamento ci proponiamo di illustrare le caratteristiche del lavoro autonomo ed in particolare del regime forfettario. Questa fase è particolarmente importante per coloro che si affacciano per la prima volta al lavoro autonomo, perché iniziano la carriera lavorativa o perché precedentemente hanno lavorato come dipendenti.
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