Detrazioni per gli immbobili
Le novità della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
Aliquote agevolazioni
Con la nuova legge si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:
- dell’aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, in questo caso sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie, nonché sulle relative pertinenze.;
- dell’aliquota del 65% per gli interventi antisismici;
- della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- dell’aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi).
In caso di acquisto
La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata anche per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari abitative site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Per fruire di tale detrazione (che va applicata alla base imponibile pari al 25% del corrispettivo dichiarato in atto) la vendita dell’unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Se il soggetto è nella “no tax area” può cedere la detrazione
Una novità riguarda i soggetti che si trovano nella “no tax area” in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi). Per tali soggetti è prevista la possibilità di optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.