Le novità della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
Riduzione IMU 50% per immobili in comodato uso
La modifica alle norme attuali prevede una riduzione del 50% della base imponibile (e quindi dell’imposta) a fini IMU, disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche nel caso degli immobili dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). Sono in ogni caso esclusi quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
Questi i presupposti, molto stringenti, per godere del beneficio:
- redazione e registrazione di contratto di comodato (si segnala di procedere velocemente a tale adempimento per non perdere la possibilità di usufruire di tale agevolazione già nell’anno in corso)
- il comodante (concedente) deve possedere un solo immobile in Italia, e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.
- tale fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale (quindi con residenza) del comodatario
- in alternativa il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, purché sia adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
Per beneficiare della presente agevolazione è necessario che sia presentata dichiarazione al Comune per segnalare il possesso dei requisiti.
TASI abitazione principale (e non)
La norma prevede:
- abolizione dell’imposta per l’abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l’abitazione principale diviene quindi esente tanto per l’IMU, quanto ai fini TASI;
- per beneficiare dell’esenzione è necessario che il contribuente risieda nell’immobile e, altresì, vi dimori abitualmente (se il coniuge ha un’altra abitazione nel medesimo Comune, solo uno di queste due può considerarsi abitazione principale);
- l’esenzione viene estesa alle pertinenze dell’abitazione principale; possono considerarsi tali gli immobili a servizio di questa, nel limite di uno per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte e depositi), C/6 (autorimesse e posti auto) e C/7 (tettoie).
- viene ridefinito il presupposto impositivo, che ora coincide con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento;
- nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI, nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2015, nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo. Da segnalare infatti che tale esenzione riguarderà anche gli inquilini che adibiscono l’immobile ad abitazione principale, ma non il locatore che quindi, se previsto dal comune, continuerà a pagare sia la TASI.
Riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato
Si concede una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di alla L. 431/1998.
Terreni agricoli e montani
A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU per i terreni montani si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agro‐silvo‐pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Sono quindi state riscritte completamente le esenzioni dell’imposta municipale. Sono cambiate le regole che regolamentano l’applicazione dell’esenzione per i terreni montani, di fatto eliminando tutte le modifiche introdotte negli ultimi due anni. In altre parole si torna alla vecchia definizione: i Comuni montani, nel cui territorio i terreni beneficiano dell’esenzione, sono quelli elencati nella circolare n. 9/1993.