La prestazione di disoccupazione mensile (DIS-COLL)
Art. 3, co. 3-octies L. 19/2017
Se sei un collaboratore coordinato e continuativo, o collaboratore a progetto, e il tuo rapporto di lavoro è terminato o terminerà, per fatti non dipendenti da te, nel periodo 1 gennaio 2017-30 giugno 2017 hai la possibilità di richiedere il trattamento di disoccupazione (cd. DIS-COLL).
Ciò per effetto della conversione in legge del D.L. 30.12.2016, n. 244 che ha prorogato tale diritto, già previsto ed istituito dall’art.15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22.
Tale norma ha istituito una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che avessero perso involontariamente la propria occupazione.
La domanda può essere presentata tramite il sito Inps, con Pin personale, o tramite i Patronati.