Novità 2020
Articolo 1, commi 219‐224 della legge di Bilancio per il 2020
Viene introdotta una misura particolarmente allettante per i contribuenti che consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda in misura pari al 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B.
Detraibilità in 10 anni
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:
- decreto Mise 26 giugno 2015 e
- decreto Mise 26 gennaio 2010.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Sono previsti obblighi di comunicazione all’ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall’ente.
Definizione zone per bonus facciate
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Zona A
- Parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
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Zona B
- Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.
In linea di massima, nella prima zona rientrano i centri delle città e nella seconda le loro periferie.
Obbligo di certificazione da parte del Comune
Precisazioni della circolare 2/E del 14 febbraio 2020
Ai fini del bonus facciate, l’appartenenza degli edifici alla zona territoriale omogenea A o B dev’essere certificata dal Comune. Così ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 14 febbraio scorso e nella guida online (esplicativa della circolare stessa), con cui ha specificato limiti, criteri e procedure alle quali attenersi per godere della detrazione.
La circolare precisa che «l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti». Ciò significa escludere la possibilità di autocertificare i requisiti di appartenenza ad una delle due zone e quindi dover necessariamente richiedere tale documento al Comune.
Nonostante l’obbligo di certificazione, il certificato non risulta compresa all’interno dei documenti che devono essere conservati ed esibiti agli uffici finanziari, così nella circolare come nella guida delle Entrate; il che potrebbe far pensare che il mancato possesso del documento non produca di per sé decadenza e che, soprattutto in caso di difficoltà o lungaggini da parte del Comune, possa essere richiesto e fornito all’amministrazione finanziaria in un secondo momento.