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Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura
Solo per interventi di ristrutturazione importante di primo livello
Articolo 1, comma 70 della legge di Bilancio per il 2020
Il decreto crescita (Dl 34/2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58) aveva rivoluzionato le modalità di fruizione delle detrazioni derivanti da lavori di ristrutturazione o risparmio energetico. Prevedeva infatti la possibilità di optare, alternativamente alla detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato di pari ammontare, sotto forma di sconto che il fornitore applica direttamente sul corrispettivo dovuto dal cliente; l’importo viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
Tali norme vengono ora modificate, e rese più restrittive.
Con la modifica introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020 lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 €.
La ristrutturazione importante di primo livello
Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero edificio.
Cessione del credito fra fornitori
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Commi abrogati
Con l’articolo 1, comma 176 vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3‐ter dell’articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).