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Home → Varie → Ravvedimento operoso: ora anche per i tributi locali

10/02/2020

Ravvedimento operoso: ora anche per i tributi locali

Una piccola rivoluzione

Articolo 10-bis e Articolo 13, comma 1 della legge di Bilancio per il 2020

Cos’è il ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs.n. 472 del 1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. In particolare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
  • dell’imposta dovuta
  • più gli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito)
  • più la sanzione in misura ridotta.

Ambito di applicazione

Fino ad oggi l’istituto era riservato ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise. La conseguenza era che, ad esempio, il contribuente volenteroso che si fosse accorto di avere versato 2 anni prima un importo di IMU insufficiente si trovava impossibilitato a rimediare e “condannato” ad aspettare l’eventuale accertamento da parte del comune.

Cosa cambia nel 2020

La legge finanziaria 2020 con l’articolo 10-bis amplia, ed aggiungiamo finalmente, l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie; una piccola rivoluzione! L’obiettivo è naturalmente quello di favorire la collaborazione fiscale anche per il tributi locali.

Come si calcola la sanzione ridotta

La sanzione ridotta è pari (articolo 13, comma 1):
  • a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza (lettera a) del comma 1);
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso; (lettera a-bis) del comma 1);
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (lettera b) del comma 1);
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (lettera b-bis) del comma 1);
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (lettera b-ter) del comma 1);
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (lettera b-quater) del comma 1);
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (lettera c) del comma 1).

Archiviato in:Varie
Contrassegnato con: IMU, Legge di bilancio 2020, ravvedimento operoso

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