Articolo 1, commi 693‐ 694 della legge di Bilancio per il 2020
Premessa
La premessa è che la cessione di quote di società o di terreni, agricoli e fabbricabili, quando tale operazione genera una plusvalenza, comporta l’inserimento di tale reddito all’interno della dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento delle relative imposte; è possibile evitare questo rivalutando i beni posseduti e pagando la relativa imposta sostitutiva, soluzione che molto spesso può risultare più conveniente.
Entro il 30 giugno
Anche quest’anno viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).
Aliquota dell’imposta sostitutiva
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.