Un aiuto per i nuovi nati
Articolo 1, comma 362 della legge di Bilancio per il 2021
Viene rinnovato anche per l’anno 2021 l’assegno di natalità, così detto Bonus bebè, con le stesse modalità di cui alla precedente normativa contenuta nel comma 34 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Che cos’è
Si tratta di un assegno mensile che viene corrisposto a partire della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia, se si tratta di adozione. Viene corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi.
A chi spetta
La prestazione può spettare, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.
Importi
L’importo è incrementato del 20% per ogni figlio successivo al primo.
Gli importi sono determinati in base alle fasce di ISEE:
ISEE non superiore a 7.000 euro
- 1.920 € annui (cioè 160 € al mese) per il primo figlio;
- 2.304 € annui (cioè 192 € al mese) per ciascun figlio successivo al primo.
ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro
- 1.440 € annui (cioè 120 € al mese) per il primo figlio;
- 1.728 € annui (cioè 144 € al mese) per ciascun figlio successivo al primo.
ISEE superiore a 40.000 euro
- 960 € annui (cioè 80 € al mese) per il primo figlio;
- 1.152 € annui (cioè 96 € al mese) per ciascun figlio successivo al primo.
Il calcolo del beneficio tiene conto dell’ISEE minorenni del bambino nato o adottato per il quale si richiede il beneficio.
Come e quando richiederlo
L’assegno di natalità è concesso a domanda, cioè presentando apposita richiesta all’Inps:
- al compimento del settimo mese di gravidanza
- o alla nascita
- o al momento dell’affidamento o dell’adozione di un minore.
Deve richiederlo uno dei genitori, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare dopo l’adozione o l’affido.