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Home → Tassazione → Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

07/03/2022

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Come cambia nel 2022

Legge di Bilancio 2022 n 234 del 30 dicembre 2021, comma 3 che modifica l’art. 1 decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, conv., con mod., dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Redditi non superiori a 15.000 €

Il trattamento integrativo (cd. Bonus 100 €) in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di determinati redditi assimilati viene profondamente modificato. A decorrere dal 2022 viene riconosciuto solo a coloro il cui reddito complessivo non superi i 15.000 € (prima il tetto era di 28.000 €).

Redditi fra i 15.000 e 28.000 €

Per i dipendenti il cui reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 € il bonus è comunque riconosciuto, ma in presenza di una specifica condizione.
Occorre che la somma di un insieme di detrazioni quali:

  • carichi di famiglia,
  • redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione,
  • mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa
  • erogazioni liberali,
  • spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR,
  • rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021)

sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 €, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (lettera a), n. 1 del comma 3).

Redditi fra i 15.000 e 28.000 €

Viene inoltre abrogata l’ulteriore detrazione fiscale di massimo 600 € per redditi di lavoro dipendente e assimilati da 28.000 a 40.000 €, compensata in parte dalla revisione delle aliquote IRPEF.

Rif. Abrogazione articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 3 del 2020

Archiviato in:Tassazione
Contrassegnato con: Legge di bilancio 2022

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